La Corte d’Appello di Trieste con sentenza del 21/01/14 ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Udine che aveva condannato un infermiere a quattro mesi di reclusione per i delitti previsti e puniti dagli artt. 610 e 582 del codice penale per avere costretto un paziente, che si era opposto, a subire il posizionamento di un catetere vescicale, dopo averlo immobilizzato e schiaffeggiato, così cagionando anche lesioni personali consistite in varie ecchimosi sulle mani dell’interessato.
La difesa dell’imputato ha impugnato la decisione d’appello e la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 38914/2015, depositata il 24/09/15, ha respinto il relativo ricorso dell'infermiere escludendo l’esistenza delle cause di giustificazione invocate dal sanitario.
La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto insussistente nella fattispecie in esame la scriminante dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) perché l’infermiere, in presenza di un consapevole rifiuto del paziente al trattamento terapeutico, doveva astenersi dall’inserimento del catetere non potendo violare impunemente la libertà personale del malato.
La Cassazione, inoltre, ha ritenuto che non ricorrevano nella fattispecie i presupposti normativi previsti dall’art. 54 c.p. ai fini della sussistenza dello stato di necessità invocato.
La Corte ha sottolineato che l’esimente in questione presuppone un pericolo imminente di danno grave alla persona, ben individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio, di intensità tale da non potere essere evitato se non ricorrendo ad un illecito penale, mentre nel caso di specie plurimi elementi avevano portato ad escludere l’esistenza dell’ipotizzato “globo vescicale”.
La Cassazione, inoltre, ha ritenuto che non ricorrevano nella fattispecie i presupposti normativi previsti dall’art. 54 c.p. ai fini della sussistenza dello stato di necessità invocato.
La Corte ha sottolineato che l’esimente in questione presuppone un pericolo imminente di danno grave alla persona, ben individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio, di intensità tale da non potere essere evitato se non ricorrendo ad un illecito penale, mentre nel caso di specie plurimi elementi avevano portato ad escludere l’esistenza dell’ipotizzato “globo vescicale”.
Dalla motivazione della sentenza emerge che i supremi giudici sembrano comunque ritenere che non vi siano spazi di operatività della scriminante in questione in presenza di un esplicito rifiuto del paziente all’intervento da effettuare.
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