lunedì 14 dicembre 2015

Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità

Giugno 2015


INTRODUZIONE
I permessi retribuiti nel rapporto di lavoro scaturiscono da due fonti: dalle Leggi e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tale istituto è disciplinato:
- nei CCNL del comparto sanità dall’art. 21 del CCNL 1.9.1995, dall’art. 41 del CCNL del 7.4.1999, dall’art. 16 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dall’art. 23 del CCNL del 19.4.2004;
- nei CCNL dell’area III (dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa) dall’art. 22 del CCNL 5.12.1996, dall’art. 14 del CCNL 10.2.2004, dall’art. 24 comma 1 del CCNL 3.11.2005, dall’art. 28 comma 3 del CCNL 17.10.2008;
- nei CCNL dell’area IV (dirigenza medica e veterinaria) dall’art. 23 del CCNL 5.12.1996, dall’art. 14 comma 3 del CCNL 10.2.2004, dall’art. 24 comma 1 del CCNL 3.11.2005, dall’art. 27 comma 4 del CCNL 17.10.2008.
In base a tali discipline il dipendente può assentarsi dal lavoro senza alcuna decurtazione del trattamento economico, per una precisa durata temporale e per specifiche motivazioni che sono classificabili nelle seguenti categorie:
a) partecipazione a concorsi ed esami;
b) lutto;
c) matrimonio;
d) particolari ragioni personali;
e) assemblee sindacali;
f) partecipazione a progetti terapeutici di riabilitazione (solo dipendenti del comparto);
g) diritto allo studio (solo dipendenti del comparto).
Vi sono poi le assenze regolate dai contratti quadro che riguardano l’espletamento dell’attività sindacale, quali i permessi per partecipazione a riunioni di organismi sindacali o per la partecipazione a trattative sindacali.


PERMESSI PER CONCORSI, ESAMI, AGGIORNAMENTO
Normativa di riferimento
Comparto: CCNL 1.9.1995, Art. 21 comma 1, primo alinea – Dirigenza: CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 1, primo alinea (Dirigenza medica e veterinaria), art. 22 comma 1, primo alinea (Dirigenza SPTA)
Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, permessi retribuiti nel limite di 8 giorni all’anno, per i seguenti motivi debitamente documentati:
a) la partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
b) aggiornamento professionale facoltativo, comunque connesso all’attività di servizio.
I suddetti permessi spettano anche al personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale, in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa in applicazione della regola sancita dai vigenti CCNL (Comparto:art.25, comma 11 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall’art.35, comma 1, del CCNL del 20.9.2001 – Dirigenza (Area medica e veterinaria e Area SPTA): art.4, comma 10, del CCNL 22.2.2001) in base alla quale “Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL…” . In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, tali permessi spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente gli uffici competenti secondo le modalità ed i percorsi previsti dall’organizzazione interna dell’Azienda.
Specificità per la Dirigenza
Per le due aree dirigenziali III e IV, l’art. 14, comma 4, del CCNL del 3.11.2005 rubricato “Orario di lavoro dei dirigenti” prevede che “..quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata Aran
Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità ecc….Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art.23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.”
Tale aggiuntivo diritto a quattro ore di aggiornamento settimanale spetta al personale dirigente ad impegno ridotto in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa in ragione del fatto che il relativo computo e fruizione è ad ore e quindi strettamente legato alla durata della giornata lavorativa.
PERMESSI PER LUTTO
Normativa di riferimento
Comparto: CCNL 1.9.1995, art. 21, comma 1, secondo alinea; CCNL integrativo del 20.9.2001, art. 16 comma 2 - Dirigenza: CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 1, secondo alinea (Dirigenza medica e veterinaria), art. 22 comma 1, secondo alinea (Dirigenza SPTA); CC.CC.NN.L. integrativi 10.2.2004, artt. 14, comma 2.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito in ragione di tre giorni lavorativi consecutivi per evento in caso di decesso del coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado. Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il permesso per lutto, che non è frazionabile, spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa secondo la regola sancita dai vigenti CCNL (Comparto:art.25, comma 11 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall’art.35, comma 1, del CCNL del 20.9.2001 – Dirigenza (Area medica e veterinaria e Area SPTA): art.4, comma 10, del CCNL 22.2.2001) in base alla quale “In presenza di impegno ridotto verticale…il permesso per matrimonio…..e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi”. Invece, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, i permessi per lutto spettano per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.
Aran
Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità

PERMESSI PER MATRIMONIO
Normativa di riferimento
Comparto: CCNL 1.9.1995, art. 21 comma 3 e art. 17, comma 6 (come modificato da art. 31 del CCNL integrativo 20.9.2001); CCNL integrativo 20.9.2001, art. 16 comma 3; Dirigenza: CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 2 (Dirigenza medica e veterinaria), art. 22 comma 2 (Dirigenza SPTA); CC.CC.NN.L. integrativi 10.2.2004, artt. 14, comma 3.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, da richiedere entro 30 giorni dall’evento.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il permesso per matrimonio , che non è frazionabile, spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa secondo la regola sancita dai vigenti CCNL (Comparto:art.25, comma 11 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall’art.35, comma 1, del CCNL del 20.9.2001 – Dirigenza (Area medica e veterinaria e Area SPTA): art.4, comma 10, del CCNL 22.2.2001) in base alla quale “In presenza di impegno ridotto verticale….il permesso per matrimonio………… e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi”. Invece, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, il permesso per matrimonio spetta per intero, negli stessi termini e modalità previste per il personale a tempo pieno.
PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto: CCNL 1.9.1995, art. 21, comma 2 (come integrato da art. 23, comma 2 primo alinea CCNL 19.4.2004); CCNL 7.4.1999, art. 41 comma 1; CCNL integrativo 20.9.2001, art. 16 comma 1. Dirigenza: CC.CC.NN.L. 5.12.1996, art. 23 comma 1 terzo alinea (Dirigenza medica e veterinaria, come integrato da art. 24 comma 1 CCNL 3.11.2005), art. 22 comma 1 terzo alinea (Dirigenza SPTA, come integrato da art. 24 comma 1 CCNL 3.11.2005).
D.L.112/2008, art.71, comma 4 (si vedano anche circolari DFP n. 7 e 8 del 2008).
Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta,
3 giorni lavorativi all’anno di permessi retribuiti per particolari motivi personali o
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Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli.
Al riguardo si segnala che l’art. 71, comma 4, del D.L. n.112 del 2008, convertito nella
L. n. 133 del 2008, ha sancito l’obbligo di una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o i contratti collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in giorni. Pertanto, i permessi in esame, per il personale del comparto, sono attualmente fruibili soltanto in ore ed il limite complessivo è di 18 ore annuali (art. 41, comma 1, CNL 7.4.1999).
Tali ore potranno essere utilizzate anche per l’effettuazione di visite specialistiche, terapie mediche o accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro.
I permessi retribuiti possono essere concessi, altresì, per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
I permessi per motivi personali o familiari, in ragione della loro computabilità e fruibilità ad ore, spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e orizzontale in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato può altresì ricorrere all’utilizzo dei 10 giorni di permesso non retribuito previsti dalla disciplina contrattuale (personale del comparto: art. 17, comma 6, terzo alinea del CCNL 1.9.1995 come modificato da art. 31 CCNL integrativo 20.9.2001. Dirigenti: art. 16, comma 5, del CCNL 5.12.1996 come sostituito da art. 1 CCNL integrativo 5.8.1997).
PERMESSI BREVI DA RECUPERARE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto: CCNL 1.9.1995, art. 22.
Il personale di comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato può chiedere, al dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio, di assentarsi per un periodo non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive.
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Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità

I permessi brevi non possono superare le 36 ore annue e devono essere recuperati di norma entro il mese successivo, secondo le modalità indicate dal dirigente o dalla regolamentazione interna.
In caso di mancato recupero si procederà alla decurtazione proporzionale della retribuzione.
PERMESSI ORARI PER ASSEMBLEE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto: CCNL integrativo 20.9.2001, art. 2; Dirigenza: CCNL integrativo
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali preventivamente concordati con l’Azienda, per un numero massimo di 12 ore annue retribuite pro capite.
I permessi per partecipazione ad assemblee in ragione della loro computabilità e fruibilità ad ore, spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e orizzontale in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.
PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP PER PROGETTO TERAPEUTICO DI RIABILITAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto: CCNL integrativo 20.9.2001, art. 15.
Il personale di comparto (esclusa la dirigenza) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti del quale sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle norme vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, hanno diritto alla concessione di permessi orari giornalieri retribuiti nel limite massimo di due ore per tutta la durata del progetto di recupero.
I suddetti permessi non si cumulano con quelli previsti dalla L. 104/1992 e smi.
10.2.2004 aree dirigenziali, art. 2; Comparto e dirigenza: CCNQ 7.8.1998, e smi
prerogative sindacali, art. 2
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Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
Normativa di riferimento
Comparto: CCNL integrativo 20.9.2001, Art. 22. Sull’argomento si veda anche la circolare n. 12/2011 del DFP.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda all’inizio di ciascun anno, con arrotondamento all’unità superiore.
I permessi di cui sopra sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami (quindi il giorno dell’esame). I permessi di che trattasi non possono essere concessi per la preparazione degli esami.
Qualora il numero delle richieste superi il predetto limite del 3%, per la concessione dei permessi si rispetta l’ordine di priorità secondo i criteri stabiliti dai commi 4-6 dell’art. 22 del CCNL integrativo 20.9.2001.
I suddetti permessi in ragione della loro computabilità e fruibilità ad ore, spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e orizzontale in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.
PERMESSI PER ESPLETAMENTO MANDATO SINDACALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto e Dirigenza: art. 10 CCNQ 7.8.1998 e smi sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali; CCNQ 26.9.2008 e smi.
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Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità

I componenti delle RSU e i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative ai sensi dei vigenti CCNQ, che non siano collocati in aspettativa/distacco, hanno titolo ad usufruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, per l’espletamento del proprio mandato.
Tali permessi possono essere fruiti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali anche per partecipare a convegni e congressi di natura sindacale.
Il numero delle ore di permesso che possono essere concesse a ciascuna organizzazione sindacale dipende dal calcolo del monte ore annuo effettuato, da ultimo, con i criteri previsti nel CCNQ del 17.10.2013 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015 e nel CCNQ 5.5.2014 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 – 2015 (si veda anche la Circolare ARAN n. 8407 del 14 ottobre 2009).
PERMESSI PER LE RIUNIONI
DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto e Dirigenza: art. 11 CCNQ 7.8.1998 e smi sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali; CCNQ 26.9.2008 e smi.
I dirigenti sindacali, non collocati in aspettativa/distacco, che siano componenti di organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle proprie associazioni sindacali rappresentative, possono fruire di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle relative riunioni.
Il contingente delle ore di permesso sono state stabilite, da ultimo, dal CCNQ 26.9.2008, art. 5.
Le OO.SS. rappresentative appartenenti alla stessa sigla possono consentire utilizzazioni in forma compensativa delle ore di permesso sindacale fra comparto e rispettiva area dirigenziale ovvero tra diversi comparti e/o aree.
Le OO.SS. devono comunicare preventivamente i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo alla fruizione dei predetti permessi.
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Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità

PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Comparto e Dirigenza: art. 12 CCNQ 7.8.1998 e smi sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
I componenti delle RSU e i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative ai sensi dei vigenti CCNQ, che non siano collocati in aspettativa/distacco, hanno titolo ad usufruire di 8 giorni l’anno – cumulabili anche trimestralmente – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale.
I soggetti di cui sopra che intendano fruire di detti permessi lo devono comunicare per iscritto al datore di lavoro minimo 3 giorni prima, per il tramite della propria organizzazione sindacale.

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